Il Tribunale di Oristano nella causa civile promossa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – Ufficio dei Monopoli per la Sardegna contro un gestore di apparecchi automatici difeso dagli avv.ti Giovanni Maria Ruiu e Graziano Ruiu, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Oristano e annullato l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un gestore di apparecchi, legale rappresentante di una società, aveva proposto tempestiva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale della Sardegna, con la quale era stato ingiunto, nella rispettiva qualità di responsabile e obbligato in solido, il pagamento della somma di euro 7.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese di notifica, irrogata ai sensi dell’art. 24, comma 21, e art. 22, ultimo comma, della L. n. 111/2011, in riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012, per “aver consentito l’accesso di minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincita in denaro interne alle sale Bingo e nelle sale in cui sono installate le VLT e nei punti vendita in cui si esercita, come attività principale, la raccolta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi”. A sostegno dell’opposizione, il ricorrente aveva dedotto, sotto un primo duplice profilo, la nullità dell’ordinanza ingiunzione per violazione dell’art. 14 L. n. 689/81 e per omessa contestazione della violazione dell’art. 7, comma 8, D.L. n. 158/2012, atteso che, in primo luogo, il verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto atto prodromico, non recava alcuna espressa contestazione mossa nei confronti della società dell’operatore né, in forma solidale, nei confronti del suo legale rappresentante, con specificazione delle responsabilità e del relativo titolo, essendo individuato quale unico soggetto destinatario del provvedimento un dipendente della società e asserito trasgressore; in secondo luogo, ai ricorrenti non era stata mai notificata nelle forme e nei tempi richiesti. Nel merito, aveva contestato, inoltre, la sussistenza dei fatti addebitati e riportati nel verbale, rilevando che nella fattispecie non si era verificato alcun ingresso del minore nelle aree vietate e che, in ogni caso, le circostanze concrete, tra cui il brevissimo lasso temporale intercorso dal momento dell’ingresso della minore nel locale, non avevano consentito al dipendente (e, quindi, all’esercente) di compiere l’attività di controllo. Infine, i ricorrenti avevano evidenziato che gli accertatori avevano loro ascritto una responsabilità di natura oggettiva, in violazione degli artt. 3 e 6 L. n. 689/81, presupponendo, in via del tutto ipotetica, che il rappresentante dell’impresa fosse a conoscenza o avesse permesso l’esercizio del gioco tramite VLT ad un minore, imputandogli in tal modo una grave condotta omissiva nonostante il dipendente preposto agisse sotto la severa raccomandazione del rigido rispetto della normativa in materia, senza tenere nemmeno conto dell’occasionalità e repentinità dell’evento. Con sentenza, il Giudice di Pace di Oristano aveva accolto il ricorso annullando l’ordinanza ingiunzione opposta. Avverso tale decisione ha proposto appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sardegna.
Nella sentenza il Giudice del Tribunale civile di Oristano scrive: “… l’appello è infondato quanto ai restanti motivi, dovendosi condividere parzialmente le argomentazioni esposte dal giudice di prime cure e la decisione in concreto pronunciata. Sebbene in astratto non sia necessaria, ai fini della notifica “degli estremi della violazione (…) agli interessati” ai sensi dell’art. 14 L. n. 689/81, la redazione di un nuovo verbale di accertamento, ulteriore rispetto alla copia di quello originariamente predisposto, è però necessario che il verbale medesimo – eventualmente notificato successivamente ove la contestazione immediata non sia stata possibile nei confronti di uno o più soggetti – contenga non tanto la precisa indicazione delle norme violate, ma una specifica contestazione della condotta attiva od omissiva imputata al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido, che integri la violazione amministrativa censurata. Nel caso di specie, come emerge dal verbale prodromico alla successiva ordinanza – ingiunzione di pagamento, a prescindere dal richiamo delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 8, D.L. n. 158/2012 e art. 24, comma 22, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, la contestazione risulta comunque mossa in via immediata e diretta nei confronti del solo dipendente della società di gestione, quale persona fisica individuata più volte come trasgressore, seppur dipendente della società, sia nella parte precompilata, contenente il richiamo testuale alla condotta materiale prevista dalla disposizione di legge violata, sia nella parte dedicata alle dichiarazioni rese dal trasgressore, senza che risulti menzionata in alcun modo, ai fini della successiva notifica agli altri interessati, la circostanza dell’avvenuta commissione dell’illecito in concorso tra più soggetti, con l’indicazione dei diversi elementi fondanti le relative responsabilità. Né può ritenersi a tal fine sufficiente, anche al fine di assicurarne la tempestiva difesa, la mera indicazione della società nell’epigrafe della seconda, terza e quarta pagina del verbale, in combinazione con il richiamo sintetico alle norme di legge. Del resto, solamente in sede di costituzione in giudizio, nell’ottica di integrare illegittimamente la contestazione effettuata, l’amministrazione ha meglio descritto la condotta omissiva addebitata, affermando che la stessa era costituita anche “dall’aver omesso di adottare nell’esercizio dell’impresa le necessarie diligenti misure affinché l’evento che ha determinato l’infrazione non si verificasse (ad esempio, predisponendo una rigorosa attività di controllo dei documenti di identità all’ingresso)”, aspetto in relazione al quale non si è nemmeno compiutamente articolato, in sede di scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689/81, il diritto di difesa del gestore e della società dallo stesso rappresentata, ai quali è stata estesa oggettivamente la contestazione della condotta propria di colui che è stato individuato come autore materiale nel verbale (a prescindere dal fatto che, sulla base della previsione normativa, si trattasse di illecito “proprio” dell’imprenditore). (…) Alla luce di tali assorbenti considerazioni, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata”.
fonte: jamma.tv