La Corte di Cassazione, con una storica sentenza del 6 agosto, ha segnato un passo decisivo nella complicata materia fiscale applicata ai gestori di Centri di Trasmissione Dati (CTD) affiliati a bookmaker esteri. La decisione della Suprema Corte ha visto la dichiarazione di estinzione del giudizio avviato da un CTD italiano, collegato all’operatore estero Logispin Austria GmbH, in merito a un avviso di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all'imposta unica sul gioco per il triennio 2010-2012.
Il contenzioso ha avuto origine dalla decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che, accogliendo la posizione dell’Agenzia delle Dogane, respinse il ricorso del gestore del CTD. Quest'ultimo sosteneva di non essere il soggetto passivo d’imposta, operando solamente come intermediario tecnico e non come gestore delle scommesse stesse. Tuttavia, la commissione concluse che le attività del CTD rientravano a tutti gli effetti nell’ambito di gestione del gioco, rendendolo di fatto soggetto all’imposta, anche in assenza di una concessione ufficiale da parte dello Stato.
In linea con la sentenza di primo grado, anche la Commissione Tributaria Regionale della Campania confermò che l'imposta unica, essendo di natura indiretta e non personale, poteva legittimamente essere applicata a chiunque operasse nel settore della raccolta scommesse senza concessione. La commissione regionale escluse anche qualsiasi incompatibilità della normativa italiana con il quadro legislativo europeo, in particolare con la direttiva IVA 2006/112/CE, affermando che l'imposta unica non si sovrapponeva all’IVA.
Nonostante le sentenze sfavorevoli, il titolare del CTD decise di impugnare la decisione davanti alla Cassazione, basando il suo ricorso su cinque punti principali. Tra questi, la mancata emissione di un processo verbale di constatazione antecedente all’accertamento, l'erronea individuazione del soggetto passivo, e l'accusa di retroattività della legislazione del 2010.
Ciononostante, durante l’iter giudiziario, vi è stata un'importante svolta: Logispin Austria GmbH ha presentato richiesta di estinzione per definizione agevolata del contenzioso, avvalendosi delle disposizioni previste dalla legge n. 197/2022, provvedendo al pagamento concordato dell'imposta. Questo intervento ha avuto un peso decisivo sul percorso del ricorso, inducendo la Corte a dichiarare l’estinzione del giudizio avviato dal CTD, in un contesto dove la definizione agevolata estesa ai coobbligati solidali ha prevalso, come stabilito dalle normative vigenti.
Con il decreto presidenziale del 3 luglio 2025, il procedimento parallelo avviato da Logispin è stato anch'esso posto in estinzione. La decisione della Suprema Corte mette in risalto un importante principio di favore che si applica anche agli altri coobbligati in casi di definizione agevolata, rinforzando le previsioni di legge attuali.
Le disposizioni in materia fiscale rendono chiaro che le spese del procedimento, in conformità all'articolo 1, comma 198, della legge n. 197/2022, restano a carico della parte che le ha anticipate. Questa sentenza rappresenta un benchmark per le future controversie nel settore del gioco, fornendo un importante quadro giuridico e finanziario a cui i vari operatori dovranno fare riferimento in simili contesti.