CTD, Tar Lazio: “Un punto di scommesse regolare ha la facoltà di cambiare concessionario anche senza il consenso del precedente operatore”

CTD, Tar Lazio: “Un punto di scommesse regolare ha la facoltà di cambiare concessionario anche senza il consenso del precedente operatore”

La controversia riguardava l’autorizzazione concessa dall’ADM a un’impresa individuale

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato da una società concessionaria di scommesse nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La controversia si riferiva all'autorizzazione concessa dall'ADM a un’impresa individuale, coinvolta nel processo, per spostare il collegamento telematico di due punti di raccolta scommesse a un altro concessionario. Questo trasferimento ha comportato la revoca automatica delle autorizzazioni precedentemente fornite per il collegamento alla rete da parte della società ricorrente.

Tutto iniziò nel marzo 2023

La questione è iniziata a marzo 2023, quando l'impresa individuale ha richiesto di migrare i suoi punti di raccolta, regolarizzati in base alla legge di stabilità del 2015, verso un nuovo concessionario. L'ADM ha accolto questa richiesta e ha notificato il trasferimento il 12 giugno 2023, ritenendo che le autorizzazioni legate alla rete della società ricorrente fossero automaticamente decadute. La società ha poi impugnato tali atti, sostenendo che l'Agenzia avesse violato la normativa pertinente, il principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica e il suo legittimo affidamento, lamentando anche la sua mancata partecipazione al procedimento di autorizzazione.

La sentenza del Tar

Nella sua sentenza, il TAR ha dichiarato infondate tutte le censure sollevate dalla ricorrente. Ha chiarito che il diritto alla raccolta delle scommesse è di competenza esclusiva del soggetto regolarizzato, noto come Centro di Trasmissione Dati (CTD), e non del concessionario stesso, che ha una funzione di “collettore” puramente tecnico e finanziario. Di conseguenza, il CTD ha la libertà di scegliere a quale concessionario collegarsi, senza necessità di consenso da parte dell'operatore uscente. Il Tribunale ha quindi respinto l'idea che la normativa imponga un coinvolgimento obbligatorio della concessionaria uscente, annullando anche qualsiasi pretesa di diritto di veto sulla migrazione. In aggiunta, i giudici hanno evidenziato che eventuali violazioni di accordi contrattuali tra il CTD e la società ricorrente rientrano nell'ambito del diritto privato e dovrebbero essere affrontate tramite il giudice civile, dove esiste già un’azione legale tra le stesse parti, senza alterare il rapporto amministrativo tra il CTD e l’ADM. Infine, la sentenza ha messo in luce che l’Agenzia ha operato in modo trasparente, informando la società ricorrente riguardo alla richiesta di trasferimento con una nota nel marzo 2023.

Fonte: agimeg.it

Marta B.

Marta B.

Trentasei anni, giornalista pubblicista, lo sport è al centro della mia vita. L'ho praticato con gioia negli anni giovanili (calcio, atletica leggera), lo pratico ora per puro piacere. Lavoro come giornalista free lance e curo prevalentemente articoli di cronaca sportiva e interviste ai protagonisti dello sport, dal calcio fino ai motori.


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