Un importante verdetto è stato emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, che ha respinto gli appelli presentati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla parte contribuente, confermando integralmente quanto deciso dalla Corte di Nuoro in una intricata vicenda legale riguardante l'uso di dispositivi di gioco noti come 'Totem ZipBuy'. Questi dispositivi erano stati rinvenuti all'interno di un circolo privato situato in un centro della provincia di Nuoro, e considerati idonei a consentire l'accesso a piattaforme di gioco online con vincita in denaro.
La questione era emersa a seguito di un controllo effettuato il 26 ottobre 2016 dai funzionari dell'Ufficio dei Monopoli per la Sardegna. Durante il controllo, erano state individuate due apparecchiature connesse a Internet, dotate di monitor touch screen e sistemi di pagamento in contanti, che permettevano, tramite motore di ricerca, il collegamento a siti di gioco online. Secondo l'amministrazione, tali apparecchi rientravano nella casistica prevista dall'art. 1, comma 646 della legge 190/2014, che prevede l'imposizione di un'imposta unica sulle scommesse in presenza di dispositivi non collegati alla rete statale idonei al gioco con vincite in denaro.
L'Ufficio aveva determinato l'imposta dovuta in maniera induttiva, applicando un'aliquota del 6% su un imponibile forfettario di 3.000 euro giornalieri, per i giorni presunti di operatività dedotti da una perizia tecnica: sette giorni per il primo totem (dal 19 al 26 ottobre 2016) e 104 giorni per il secondo (dal 14 luglio al 26 ottobre 2016), per un totale di 19.980 euro, oltre agli interessi e alle sanzioni.
La contribuente, rappresentante legale dell'associazione titolare del circolo, aveva contestato l'avviso di accertamento, sostenendo che i totem non fossero realmente utilizzabili per giocare, in quanto dotati di una "black list" atta a bloccare i siti di gioco non autorizzati, e che fossero stati installati solo il 21 ottobre 2016, come indicato in un documento di trasporto.
In prima istanza, la Corte di Nuoro aveva parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo la decorrenza della tassazione dalla data di installazione indicata nel documento di trasporto, ma confermando la legittimità dell'accertamento. Durante l'appello, l'Agenzia delle Dogane ha contestato la validità del documento di trasporto, ritenendolo carente di elementi certi e inadatto a superare le conclusioni della perizia tecnica. D'altra parte, la contribuente ha insistito sull'assenza di concreta idoneità dei totem al gioco e sulla presenza della "black list", chiedendo l'annullamento integrale dell'accertamento.
La Corte di secondo grado ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia, respingendo l'obiezione di inammissibilità basata sulla mancanza di firma digitale sollevata dalla contribuente. Sul merito, ha confermato il giudizio del primo grado, riconoscendo valore probatorio al documento di trasporto in ambito fiscale e ritenendo non dimostrata l'inesistenza di concreta idoneità degli apparecchi al gioco online.
Sebbene il metodo induttivo previsto dalla legge possa essere superato attraverso prove contrarie, la Corte ha concluso che tale prova non è stata fornita nel caso concreto, considerando la documentazione disponibile e l'assenza di riscontri tecnici certi sulla "black list". Innanzitutto, la perizia non aveva come oggetto gli apparecchi specifici incriminati, ma dispositivi analoghi; non era chiara la proprietà e la provenienza dei macchinari esaminati; inoltre, nemmeno su questi altri dispositivi, il perito ha potuto con certezza affermare l'esistenza di un software bloccante.
La decisione si conclude con il rigetto di entrambi gli appelli e la conferma della sentenza di primo grado, con una compensazione delle spese processuali dovuta alla reciproca sconfitta delle parti coinvolte.