DOMANDA: Il paragrafo 7.2 delle Regole Amministrative prevede che “I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso di adeguata pregressa esperienza e moralità esplicantesi nell’esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, con ricavi complessivi, rivenienti da tale attività non inferiori alla somma di tre milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda.” Si chiede di chiarire se per “ultimi due esercizi chiusi” devono intendersi gli ultimi due esercizi per i quali vi sia stata l’approvazione di bilancio ovvero gli esercizi relativi agli ultimi due anni solari conclusi.
RISPOSTA: Si chiarisce che per ultimi due esercizi chiusi si fa riferimento agli ultimi due anni solari conclusi i cui bilanci, alla data di sottoscrizione della domanda, devono risultare approvati. Atteso quanto riportato nel paragrafo stesso circa la documentazione da presentare, si ribadisce che oltre al documento attestante il bilancio, o estratto di esso, approvato, il requisito richiesto può essere comprovato anche mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) dei ricavi complessivi dichiarati in sede di partecipazione.
2. DOMANDA: Si chiede di confermare che la società A (di seguito, il Candidato) attualmente titolare di concessione per l’esercizio del gioco a distanza in regime di proroga, successivamente all’acquisizione della concessione ottenuta con la partecipazione al bando: a. potrà “assicurare e garantire la realizzazione” del “sistema del concessionario” e le sue componenti sulla base di contratti di licenza d’uso stipulati con soggetti terzi, senza fare ricorso all’istituto dell’avvalimento; b. potrà “assicurare e garantire” la “gestione del sistema del concessionario” utilizzando soggetti terzi e personale appartenente agli stessi soggetti terzi, sottoposti al proprio indirizzo e controllo, per la materiale conduzione operativa delle attività di gestione tecnica del sistema del concessionario e delle sue componenti, sulla base di contratti di prestazione di servizi, senza fare ricorso all’istituto dell’avvalimento; In relazione a quanto sopra, si chiede inoltre di confermare che: c. il candidato concessionario potrà soddisfare il requisito, di cui all’art. 7.3.1., lett. a), delle regole amministrative, presentando una relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente, nella quale è comprovata la capacità tecnico-infrastrutturale in grado di adempiere alle prestazioni, funzioni e requisiti tecnici previsti dalle regole tecniche nel seguente modo: con riferimento alla capacità tecnico-infrastrutturale di realizzazione, nonché di manutenzione, di aggiornamento e di sviluppo, del sistema del concessionario, sulla base di contratti di licenza d’uso stipulati con soggetti terzi, senza fare ricorso all’istituto dell’avvalimento; con riferimento alla capacità tecnico-infrastrutturale di gestione del sistema del concessionario, sulla base di contratti di prestazione di servizi stipulati con soggetti terzi, senza fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, fermo restando l’esercizio diretto delle funzioni di indirizzo e controllo della gestione.
RISPOSTA:La risposta è affermativa per i punti a. e b. Il concessionario potrà proseguire l’esercizio della concessione attraverso un contratto di licenza d’uso, nel rispetto delle modalità previste dalla disciplina cui risponde il rapporto concessorio, sia per la realizzazione che per la gestione del sistema del concessionario, fermo restando l’esercizio diretto delle funzioni di indirizzo e controllo della gestione . Per il punto c. la risposta è in parte affermativa. Il concessionario, infatti, deve dimostrare di possedere le capacità tecnico infrastrutturali di cui al paragrafo 7.3.1. lettera a) delle regole amministrative, attraverso un contratto di licenza d’uso, sia per la realizzazione che per la gestione, fermo restando l’esercizio diretto delle funzioni di indirizzo e controllo della gestione. Fatta eccezione per il punto vi. della lettera a. che precisa: “la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del concessionario, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal concessionario stesso la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain «.it»”, per cui è espressamente richiesto che il requisito sia in capo al concessionario, come espresso anche nella convenzione di concessione all’articolo 6, comma 4 lett. f. e nelle regole tecniche al capitolo 1.1.
3. DOMANDA: In relazione ai requisiti previsti dal paragrafo 7.3.1. delle Regole Amministrative, si chiede: a. di voler confermare che tutti i requisiti di cui al paragrafo 7.3.1. lett. a), b), c) e d) possano essere comprovati attraverso il ricorso all’avvalimento e che, quindi, la mancanza di un espresso riferimento all’avvalimento in relazione al requisito di cui al paragrafo 7.3.1. lett. d) sia frutto di un mero refuso, tenuto conto del massimo favor accordato all’istituto dell’avvalimento dal d.lgs. n. 36/2023; b. di chiarire se il candidato possa comprovare i requisiti di cui al paragrafo 7.3.1. lett. a), b) c) e d) attraverso una sua controllante al 100% (che intende partecipare a sua volta alla gara), tramite la stipula di un contratto infragruppo (in alternativa al contratto di avvalimento) che impegna la controllante a mettere a disposizione della controllata i suddetti requisiti.
RISPOSTA: Per quanto concerne la domanda sub (a), si conferma che i requisiti di cui al paragrafo. 7.3.1 possono essere comprovati attraverso il ricorso all’istituto dell’avvalimento. Fermo restando l’obbligo per il concessionario di sottoporre a verifica di conformità il proprio sistema del concessionario nonché l’obbligo di realizzare e gestire il sistema del concessionario stesso e, in particolare, la rete telematica di collegamento per il trasposto delle informazioni, il sito internet, le App e il sistema dei conti di gioco, con riferimento alla domanda sub (b) si evidenzia che l’articolo 104 del Codice Appalti vigente non riproduce più il cd “avvalimento infragruppo”, contemplato dall’articolo 49, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (peraltro già abrogato dall’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per cui, in luogo del contratto di avvalimento vi era la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Pertanto, nell’ipotesi di imprese appartenenti al medesimo gruppo, si rende necessaria la stipulazione del contratto di avvalimento, nel quale cristallizzare gli impegni assunti nei suoi confronti dall’ausiliaria infragruppo
4. DOMANDA: La società A (di seguito il Candidato),attualmente titolare di concessione per l’esercizio del gioco a distanza in proroga, èparte di un grande gruppo internazionale operante nel settore dei giochi a distanza. Il gruppo possiede capacità tecnico infrastrutturali adeguate all’adempimento delle prestazioni, funzioni e requisiti tecnici previsti dalle regole tecniche, di cui all’art. 7.3.1 delle regole amministrative, tramite la società B, società collegata, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile,al Candidato, in quanto entrambe risultano controllate dalla stessa società C. Si chiede se il Candidato sarà considerato in possesso della capacità tecnicoinfrastrutturale adeguata all’adempimento delle prestazioni richieste in relazione al rapporto di collegamento con la società B, senza ricorso all’istituto dell’avvalimento, sulla base della comprova, da relazione asseverata da un soggetto terzo indipendente, del possesso della capacità tecnico-infrastrutturale da parte del Candidato tramite la società B.
RISPOSTA: La risposta è negativa. Non è possibile prevedere che il requisito sia posseduto tramite società controllate dal medesimo soggetto controllante il candidato, sulla base di una relazione asseverata da un soggetto terzo indipendente, con la quale si dà atto del possesso della capacità tecnico-infrastrutturale da parte del Candidato tramite la società B. L’articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, infatti, non riproduce più il cd “avvalimento infragruppo”, contemplato dall’articolo 49, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (peraltro già sostituito dall’art. 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per cui, in luogo del contratto di avvalimento vi era la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Pertanto, nell’ipotesi di imprese appartenenti al medesimo gruppo, si rende necessaria la stipulazione del contratto di avvalimento, nel quale cristallizzare gli impegni assunti nei confronti del candidato dall’ausiliaria infragruppo.
5. DOMANDA: Si chiede di chiarire se la relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente che il candidato deve produrre ai sensi del paragrafo 7.3.1 delle Regole Amministrative dovrà essere unica per tutti gli argomenti di cui alle lettere a., b. e c. dello stesso paragrafo ovvero, tenuto anche conto dell’eterogeneità degli argomenti di cui alle citate lettere a., b. e c., se il candidato potrà produrre e trasmettere più relazioni (fino a tre) sui diversi argomenti.
RISPOSTA: Si chiarisce che è facoltà del candidato effettuare la scelta circa il numero di relazioni tecniche asseverate da trasmettere nel rispetto degli argomenti indicati ai punti a., b. e c. del paragrafo 7.3.1, potendo, indifferentemente, scegliere di presentare una o più relazioni.
6. DOMANDA: Al paragrafo 7.3.1. delle Regole Amministrative è previsto che i candidati, a pena di esclusione, debbano essere in possesso, per l’intera durata della concessione: a. di una capacità tecnico-infrastrutturale in grado di adempiere compiutamente alle prestazioni, funzioni e requisiti tecnici previsti dettagliatamente dalle regole tecniche; b. dei requisiti minimi ambientali fra quelli di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023; c. di specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro. Il paragrafo prevede anche che “Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a., b. e c. da parte del candidato, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, è comprovato da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente”. Il successivo paragrafo 15 delle Regole Amministrative prevede che l’offerta tecnica debba contenere una “Relazione tecnica, sottoscritta da soggetto indipendente, dalla quale emerga il possesso delle capacità tecnico-infrastrutturali indicate nelle regole tecniche e degli altri requisiti di cui al punto 7.3.1.”. Al contempo, lo stesso paragrafo 15, subito dopo prevede che “la relazione tecnica in merito al possesso delle capacità tecnico-infrastrutturali deve essere asseverata da soggetto terzo indipendente e deve descrivere analiticamente le capacità tecniche del candidato che gli consentono di adempiere compiutamente alle prestazioni, funzioni e requisiti tecnici previsti dalle regole tecniche, come dettagliatamente descritto al punto 7.3.1, lett. a.”Si chiede dunque di voler chiarire se la relazione tecnica da predisporre al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3.1. lettere a., b., e c. debba riguardare effettivamente tutti i requisiti di cui alle dette lettere (come sembra dal paragrafo 7.3.1. e dal paragrafo 15 primo periodo) ovvero se debba riguardare il solo requisito di cui al paragrafo 7.3.1. lett. a. (come sembra dal secondo periodo del paragrafo 15).
RISPOSTA: Si chiarisce che la relazione tecnica asseverata di cui al paragrafo 7.3.1 deve riguardare tutti i requisiti previsti al medesimo paragrafo ai punti a., b. e c. Si ribadisce che il candidato ha facoltà di scegliere se presentare un’unica relazione per tutti e tre i punti elencati ovvero relazioni separate riferite ai singoli punti.
7. DOMANDA: Si chiede di chiarire se l’asseverazione della relazione tecnica di cui al paragrafo 7.3.1 delle Regole Amministrative deve avere dei requisiti e/o delle forme particolari.
RISPOSTA: La risposta è negativa atteso che non sono stati previsti modelli standard o similari circa la forma del documento richiesto.
8. DOMANDA: In relazione ai requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione di cui al paragrafo 9.1. punto 1. (solidità patrimoniale) e punto 2. (Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 26000:2020 e UNI EN ISO 27001:2024) delle Regole Amministrative, si chiede: a. di voler confermare che per entrambi i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 9.1. è ammesso l’avvalimento; b. di voler chiarire se il candidato possa comprovare il requisito di cui al paragrafo 9.1., punto 1. attraverso una sua controllante al 100% (che intende partecipare a sua volta alla gara) ed attraverso la produzione dei bilanci di detta controllante, tenuto conto anche della FAQ n. 3 del 12.03.2025, ovvero se sia necessario osservare la disciplina dettata in materia di avvalimento; c. di voler chiarire se il candidato possa comprovare il requisito di cui al paragrafo 9.1., punto 2. attraverso una sua controllante al 100% (che intende partecipare a sua volta alla gara) attraverso un contratto infragruppo (in alternativa al contratto di avvalimento) che impegni la controllante a mettere a disposizione della controllata i suddetti requisiti e/o condizioni di esecuzione; d. di voler chiarire se – laddove in risposta al quesito n. 2, si dice che è necessario osservare la disciplina in materia di avvalimento – in relazione alle certificazioni di cui al paragrafo 9.1., punto 2. – tale contratto di avvalimento debba avere ad oggetto la messa a disposizione di certificazioni già detenute dall’ausiliaria, ovvero possa avere ad oggetto l’impegno dell’ausiliaria a fornirle, entro la data della effettiva assunzione del servizio del gioco.
RISPOSTA: Si chiarisce quanto segue: a. l’istituto dell’avvalimento è utilizzabile anche per i punti 1 e 2 del paragrafo 9.1 delle regole amministrative; b. il requisito di cui al paragrafo 9.1., se non posseduto dal candidato, deve essere dimostrato con il ricorso all’istituto dell’avvalimento; c. la risposta è negativa, si veda la risposta alla domanda n. 3 sub (b); d. nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del candidatoindicando il requisito di partecipazione che l’avvalimento è finalizzato ad acquisire. Le regole tecniche precisano che il requisito di partecipazione di cui al punto 9.1, punto 2 deve essere assolto entro la data di effettiva assunzione del servizio del gioco.
9. DOMANDA: In relazione al possesso delle certificazioni rilasciate da organismi internazionali accreditati di cui al paragrafo 9.1. punto 2 delle regole amministrative, in considerazione del fatto che la norma UNI EN ISO 26000 in materia di responsabilità sociale non è oggetto di certificazione, ma rappresenta, invece, un quadro di riferimento che dà una definizione condivisa di responsabilità sociale d’impresa e fornisce linee guida operative alle aziende che intendono investire in questo ambito, come si evince dal sito stesso dell’International Organization for Standardization (https://www.iso.org./iso-26000-social-responsability.html ), chiarire: si – chiede ISO di a. in che termini il concessionario dovrà dimostrare il possesso della certificazione UNI EN ISO 26000:2020 in materia di responsabilità sociale; b. se la produzione di una auto-certificazione di adozione e rispetto delle predette linee guida da parte della società concessionaria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sia sufficiente.
RISPOSTA: Si richiede la presentazione del documento-attestato finale rilasciato da un ente accreditato. 10. DOMANDA: Con riferimento alla dichiarazione prevista dal paragrafo 9.1 comma 8 delle Regole Amministrative, si chiede di voler chiarire se detta dichiarazione sulla residenza delle infrastrutture tecnologiche hardware e software sia necessaria esclusivamente ai fini della stipula della convenzione ovvero se è necessario che il candidato la alleghi alla documentazione amministrativa di cui alla procedura di selezione.
RISPOSTA: Il requisito di cui al paragrafo 9.1 punto 8 deve essere assolto dal concessionario entro la data di effettiva assunzione del servizio del gioco. Nella domanda di partecipazione il candidato assume l’impegno “a mantenere per tutta la durata della concessione, a partire almeno dalla data della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione, la residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, e in specie dei server, dedicati alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anche se realizzate con soluzioni di cloud computing, garantendo la piena disponibilità di tutte le informazioni richieste da ADM per le azioni di vigilanza e controllo”, pertanto, il requisito dovrà essere dimostrato ai fini della stipula della convenzione.
11. DOMANDA: Con riferimento al punto 9.2.2 lett. i. delle regole amministrative che prevede il possesso della certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da organismi accreditati entro la data della effettiva assunzione del servizio di gioco, si chiede quale sia l’ambito minimo alle quali l’oggetto di tale certificazione debba essere riferito, affinché il requisito sia considerato soddisfatto. In particolare, tenuto conto che il candidato, già attualmente concessionario per il gioco a distanza, adotta e adotterà anche a seguito dell’acquisizione della concessione di cui al bando di gara la prassi dell’esternalizzazione di talune attività e funzioni anche direttamente riguardanti l’esercizio dell’attività di raccolta dei giochi, si chiede se: a. sono escluse dal predetto ambito minimo tutte le attività e funzioni non svolte dal personale dipendente dal candidato; b. sono escluse dal predetto ambito tutte le attività e funzioni non direttamente riguardanti l’esercizio dell’attività di raccolta dei giochi (quali, ad esempio, la gestione del personale).
RISPOSTA: La certificazione UNI EN ISO 9001 è un riconoscimento del sistema di gestione di qualità di un’azienda da parte di un organismo incaricato. Per ottenere la certificazione ISO 9001, non ci sono processi produttivi specifici, ma la norma ISO 9001 definisce i requisiti minimi che il Sistema di Gestione per la Qualità (SCG) deve dimostrare di soddisfare per garantire il livello di qualità di prodotto e servizio che dichiara di possedere. In merito a quanto richiesto ai punti a. e b., si osserva che si possono ovviamente escludere tutte le attività e funzioni svolte da personale non dipendente dal candidato, ma che la società candidata deve essere certificata nel suo complesso.
12. DOMANDA: Con riferimento al punto 9.2.2 lett. iii. delle regole amministrative che prevede il possesso della certificazione ISO 27001:2024 rilasciata da organismi accreditati entro la data della effettiva assunzione del servizio di gioco, si chiede quale sia l’ambito minimo alle quali l’oggetto di tale certificazione debba essere riferito, affinché il requisito sia considerato soddisfatto. In particolare, tenuto conto che il candidato, già attualmente concessionario per il gioco a distanza, realizza attualmente e realizzerà anche a seguito dell’acquisizione della concessione di cui al bando di gara il proprio sistema del concessionario attraverso (i) componenti sviluppate da altre società collegate facenti parti del medesimo gruppo societario e (ii) altre componenti acquisite in licenza d’uso da provider terzi e svolge attualmente e svolgerà anche a seguito dell’acquisizione della concessione di cui al bando di gara l’attività di gestione del sistema del concessionario attraverso (i) personale appartenente ad altre società collegate facenti parte del medesimo gruppo e risorse e mezzi di provider terzi sulla base delle proprie istruzioni ed esercitandone il controllo, si chiede se sono escluse dal predetto ambito minimo le pratiche per un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, stabilite dalla norma ISO 270001:2024 relativamente a: a. ogni altro sistema informativo del candidato diverso dal sistema del concessionario, ad esempio il sistema per la gestione del personale e il sistema per la gestione amministrativa e finanziaria della società; b. le componenti del sistema del concessionario (i) che sono sviluppate da altre società collegate facenti parte del medesimo gruppo societario del concessionario e (ii) quelle che sono acquisite in licenza d’uso da provider terzi.
RISPOSTA: Si chiarisce che l’ambito minimo è il sistema del concessionario come definito nel nomenclatore unico: “ambiente informatico che comprende uno o più sistemi di gioco e il sistema dei conti di gioco del concessionario”. Si ritiene, quindi, possibile escludere i sistemi informativi del concessionario dedicati ad attività differenti dalla raccolta a distanza dei giochi pubblici, mentre non è possibile escludere dalla certificazione ISO 27001:2024 le componenti del sistema del concessionario (i) che sono sviluppate da altre società collegate facenti parte del medesimo gruppo societario del concessionario e (ii) quelle che sono acquisite in licenza d’uso da provider terzi.
13. DOMANDA: Nel paragrafo 9.7 delle Regole Amministrative è previsto che “In attuazione delle citate condizioni minime e degli obblighi richiamati al punto 9.6., è predisposto lo schema di contratto di conto di gioco redatto in conformità alle regole tecniche e da cui il concessionario può discostarsi, motivatamente, solo nelle parti espressamente indicate come modificabili.”. Analogo riferimento si trova anche all’art. 17, co. 4 dello schema di convenzione. Si chiede di voler chiarire quali siano le parti modificabili dello schema di Contratto di conto di gioco ovvero di voler indicare il documento pertinente nel quale è possibile reperire le appropriate informazioni.RISPOSTA: Si chiarisce che le parti modificabili del contratto di conto di gioco sono tutte quelle non rientranti nelle condizioni minime di cui all’articolo 17 comma 2 della convenzione di concessione o che, comunque, non incidono, in alcun modo, sui diritti dei giocatori, sulle norme convenzionali e sugli aspetti di controllo e verifica da parte di ADM e del partner tecnologico.
14. DOMANDA: Con riferimentoalle due garanzie previste rispettivamente, dal paragrafo 10 delle regole amministrative (garanzia provvisoria), e dall’art. 22 dello schema di convenzione per l’esercizio e la raccolta dei giochi di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 25 marzo 2024 n. 41 (garanzia definitiva), si chiede di chiarire: a. posto che gli schemi delle due garanzie devono essere conformi a quelli approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193, il quale fa espresso richiamo ad articoli del codice degli appalti oramai non più in vigore essendo intervenuta la novella di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023, se verranno considerate validi i testi delle garanzie, che se pur ripercorreranno gli schemi tipo di cui al Decreto del Ministro n.193/22, faranno richiamo agli attuali articoli del Codice degli appalti attualmente in vigore; b. se riguardo alla garanzia definitiva, il concessionario, in linea con quanto già previsto negli schemi di convenzione attualmente in vigore, potrà prestare tale garanzia per un periodo pari a tre anni, con il conseguente obbligo di rinnovarla entro i sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei primi tre trienni, con nuove garanzie aventi validità e condizioni analoghe.
RISPOSTA:I testi della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva dovranno essere conformi allo schema-tipo di cui al decreto al Decreto del Ministro n.193 del 2022. Le norme del codice degli appalti devono intendersi automaticamente sostituite dal testo attualmente in vigore. Il riferimento alle norme del nuovo codice dei contratti pubblici non inficia minimamente la validità delle garanzie. La garanzia definitiva deve essere valida per tutti gli anni di durata della concessione e deve assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto di manleva ancorché emerse successivamente alla scadenza della concessione, fino a cinque anni successivi alla scadenza della concessione.
15. DOMANDA: Nel paragrafo 13 delle Regole Amministrative è previsto che “Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione tecnica.” Si chiede di voler confermare che per “documentazione tecnica” si intende l’«offerta tecnica» di cui al paragrafo 15 ovvero, in caso di mancata conferma, di voler chiarire cosa si deve intendere per “documentazione tecnica”.
RISPOSTA: Si chiarisce che per “documentazione tecnica” si fa riferimento a tutta la documentazione concernente l’Offerta Tecnica di cui al paragrafo 15 delle Regole Amministrative.
16. DOMANDA: Nel paragrafo 14.1 delle Regole Amministrative è previsto che “Nella domanda di partecipazione il candidato dichiara: […] – di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti indicati al capitolo 9 e assolvere a quelli di cui ai punti 2, 8, 9, del punto 9.1. quantomeno entro la data della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione;”. Una previsione analoga è contenuta nel paragrafo 23.1 dello stesso documento che recita: “Entro sei mesi dal rilascio della concessione il soggetto aggiudicatario della concessione deve, in ogni caso, procedere all’attivazione effettiva del gioco secondo le modalità previste dalle regole tecniche.” Si chiede di confermare che per “dal rilascio della concessione” si deve intendere dalla data di stipula della convenzione di concessione. In caso affermativo si chiede inoltre di voler confermare che l’effettiva assunzione del servizio di gioco entro i sei mesi dal rilascio della concessione sia una facoltà accordata anche in favore dei soggetti che siano già titolari di una concessione di raccolta del gioco a distanza e che risultino aggiudicatari delle concessioni oggetto dell’attuale gara.
RISPOSTA: Si chiarisce che per “rilascio della concessione” si intende inequivocabilmente la data di stipula della convenzione di concessione. Premesso che la partecipazione al bando di gara è rivolta a tutti i soggetti interessati, si conferma che quanto riportato nelle Regole Amministrative in termini di “effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione” è riferito a tutti i soggetti aggiudicatari.
17. DOMANDA: Il paragrafo 24 delle Regole Amministrative prevede che “La convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.”. Si chiede di voler chiarire: a. quali siano le transazioni per le quali sia obbligatorio avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. b. cosa debba intendersi per “operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto”.
RISPOSTA: Si chiarisce che, per entrambi i quesiti, si fa riferimento ad ogni tipo di transazione si renda necessaria per le attività e le operazioni di pagamento previste dalla convenzione di concessione.
18. DOMANDA: L’articolo 10 comma 5 lettera d. della Convenzione di Concessione prevede che “Sono a carico del concessionario tutte le spese e oneri, anche fiscali, inerenti o connessi alle attività oggetto di concessione, compreso: […] d. le spese di gestione e certificazione, ove previsto, del sistema del concessionario e della rete telematica per la raccolta dei giochi pubblici con partecipazione a distanza, nonché i costi di acquisizione, di installazione e di gestione delle relative dotazioni tecnologiche;”. Il termine “dotazioni tecnologiche” pur essendo riportato in grassetto, non risulta essere presente nel Nomenclatore Unico delle Definizioni. Si chiede di volere fornire la definizione di “dotazioni tecnologiche”.
RISPOSTA: Si chiarisce che la definizione “dotazione tecnologiche” indica l’insieme delle strutture e delle apparecchiature tecnologiche, hardware e software, nonché delle reti di trasmissione dati utilizzate dal concessionario per la gestione del servizio della raccolta del gioco a distanza.
19. DOMANDA: L’articolo 20 comma 1 lettera b. e lettera g. della Convenzione di Concessione prevedono rispettivamente che: “Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici sono finalizzati a tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, nel rispetto dei seguenti criteri: b. presenza di limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l’età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, in base a protocolli basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e approvati da ADM;” g. attivazione di procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione basate su metodologie certificate a livello internazionale, escluso in ogni caso che i giochi prevedano discriminazioni sociali, di genere, politici, religiosi o di altra natura;”. Si chiede di voler chiarire: a. quali siano le “migliori pratiche internazionali di settore” alle quali lo Schema di Convenzione ed ADM ha inteso riferirsi ed alle quali il concessionario dovrebbe ispirare i propri protocolli ovvero, in alternativa, di voler fornire i riferimenti ad una pertinente documentazione; b. quali siano le “metodologie certificate a livello internazionale” alle quali dovrebbero essere conformi le procedure di monitoraggio richieste ai concessionari.
RISPOSTA: Come già esplicitato nell’articolo citato, le espressioni indicate sono tratte dall’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, lasciando al candidato l’individuazione di “best practices” e metodologie utilizzate in altri Paesi e che intende proporre e sviluppare nella propria organizzazione. La convenzione di concessione indica, infatti, esclusivamente dei criteri da sviluppare organicamente dal concessionario. Le scelte del concessionario saranno sottoposte all’approvazione dell’Agenzia.
20. DOMANDA: L’articolo 20 comma 8 della Convenzione di Concessione prevede che: “ADM con proprio provvedimento definisce termini e modalità per l’esercizio dell’autoesclusione, nonché i casi, le modalità e le condizioni con cui può essere disposta l’eteroesclusione, anche in via definitiva.”. Si chiede di chiarire cosa si deve intendere per “eteroesclusione”.
RISPOSTA: Si chiarisce che per eteroesclusione si intende la richiesta di esclusione dal gioco di una persona da parte di soggetti terzi legittimati. L’individuazione delle modalità, della legittimazione ad agire e delle responsabilità sarà oggetto di eventuale successivo provvedimento dell’Agenzia.
21. DOMANDA: Si chiede conferma che le diverse componenti del sistema del concessionario possono essere installate in differenti “data center” fisicamente separati e fra loro interconnessi con protocolli sicuri; ad esempio, utilizzando un primo data center per il sistema dei conti di gioco e il sistema di presentazione dell’offerta di gioco ed un secondo data center per il sistema di gioco.
DOMANDA: Il sistema del concessionario può essere costituito da più data center, ad esempio uno utilizzato per il sistema dei conti di gioco e un secondo, fisicamente separato, per il sistema di gioco
RISPOSTA: L’Agenzia non ha stabilito restrizioni circa l’ubicazione del sistema del concessionario e/o dei suoi componenti, purché i diversi sistemi siano sottoposti al proprio indirizzo e controllo nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 6, comma 4, della convenzione di concessione
22. DOMANDA: Si chiede di chiarire se l’Allegato 8 alla domanda di gara debba essere compilato SOLO nel caso in cui i soggetti -meglio identificati al paragrafo 6.1.2. delle regole amministrative- siano stati interessati da una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, o da una misura interdittiva di cui al paragrafo 6.1.1. oppure se lo stesso debba essere comunque redatto.Si chiede altresì di indicare a quali banche dati fa riferimento l’Agenzia nella domanda di gara e nell’allegato 8.
RISPOSTA:L’allegato 8 alla domanda di gara deve essere compilato ed inviato da tutti i partecipanti alla gara, a prescindere dall’esistenza o meno di condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna o misura interdittiva. Le banche dati cui si fa riferimento sono le comuni banche dati usufruibili dalle pubbliche amministrazioni, quali registro delle imprese, registro anagrafico comunale, anagrafe tributaria e simili.
Fonte: Agimeg