Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nella sua Sezione Prima, ha segnato un importante passo in avanti per il gioco lecito nel territorio. Accogliendo la domanda cautelare presentata da Giacobbe Associati, il Tribunale ha ordinato il riesame del diniego imposto dalla Questura di Alessandria per l'autorizzazione al subentro nell'attività di gioco tramite Vlt, precedentemente autorizzata in locali già esistenti. Al centro della controversia si trova una condizione sospensiva stipulata tra privati nel contratto di cessione d'azienda. Secondo la Questura, tale condizione avrebbe dovuto essere eliminata, assimilando l'operazione a una nuova apertura. Tale qualifica richiede verifiche su distanze da luoghi sensibili e altri requisiti specifici. Inoltre, la Questura riteneva che, in attesa della nuova autorizzazione, la gestione potesse rimanere nelle mani del precedente titolare. Tuttavia, in un caso di cessione senza condizione, solo il nuovo titolare può organizzare l'attività su loco. Il Tribunale ha affermato che costringere un privato a rimuovere tale condizione dal contratto significa imporgli un rischio economico inaccettabile.
Infatti, qualora il privato non avesse ottenuto la licenza, avrebbe perso l'investimento, avendo già versato il prezzo di cessione per un'attività commerciale alla quale verrebbe negata l'autorizzazione. All'interno della sentenza si legge che l'inclusione di una suddetta condizione sospensiva serve a garantire una tutela equa per entrambe le parti nel contratto di cessione aziendale. Questa precauzione diviene cruciale se al cessionario viene negata la licenza per proseguire l'attività. Dal punto di vista dell'interesse pubblico, il contratto di cessione firmato per atto notarile attraverso queste clausole è sufficiente a garantire un subentro legittimo. Questo, purché l'unica condizione resti l'ottenimento della licenza, dato che il rilascio finale del provvedimento autorizzativo implicherebbe di per sé la realizzazione della condizione posta e l'effetto traslativo. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che la condizione prevista nel contratto era vincolata a un termine di 180 giorni dalla sottoscrizione, termine che è già scaduto nel corso della vicenda in esame. Nella decisione, il Tribunale ha ordinato che l'amministrazione, opponendosi al ricorrente, riapra il procedimento per discutere e valutare possibili integrazioni documentali necessarie, specialmente in merito al termine contrattuale. Tutto questo accadrà mantenendo sospesi gli effetti del provvedimento rigettato fino a un nuovo riesame, il cui esito dovrà venir esplicitamente motivato.
Infine, la Corte ha fissato per il 18 marzo 2026 l'udienza pubblica in cui verrà trattata nel merito la questione, destinata a dare risposte definitive sulla sorte della licenza contestata. Questo sviluppo segnala un precedente importante nella gestione amministrativa delle attività di gioco lecito, considerato il complesso intreccio di interessi imprenditoriali e regolamenti legali presenti nella disputa.