In un recente pronunciamento, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima Ter, ha accolto il ricorso presentato da un operatore contro un provvedimento adottato dalla Questura di Roma il 13 febbraio 2025. L'ordinanza imponeva la rimozione di un ATM installato all'interno di una sala giochi nella Capitale. Il TAR ha dichiarato illegittimo questo provvedimento, in quanto l'installazione dell'ATM era stata debitamente autorizzata prima dell'introduzione delle normative contestate.
Al centro di questo caso complesso vi è la società richiedente, rappresentata dall'avvocato Carmelo Barreca. La società ha impugnato la decisione della Questura, che aveva interpretato il Regolamento del Comune di Roma n. 31/2017 come un divieto alla presenza di sportelli bancomat in locali dove si svolge gioco lecito con vincite in denaro. In particolare, la Questura aveva richiamato l'articolo 6 del Regolamento, che adotta misure restrittive in merito.
D'altro canto, la difesa ha sottolineato che l'installazione del dispositivo risale al 2013. In quell'anno, la gestione della sala giochi era affidata a un'altra società e l'installazione era avvenuta grazie a un accordo formale con una banca. La continuità aziendale era stata assicurata da un atto di cessione di gestione.
Motivando la sua sentenza, il TAR ha evidenziato che l'accordo del 2013, sottoscritto da entrambe le parti, costituisce un titolo valido di autorizzazione. La verifica svolta dalla Questura, su ordine del Tribunale, ha confermato la corrispondenza tra l'apparecchio attualmente in uso e quello descritto nell'accordo del 2013. Questo ha avvalorato la difesa della società ricorrente.
Uno degli elementi chiave della decisione del Collegio è che l'ATM non può essere incluso nell'ambito regolativo della normativa del 2017, grazie alla validità del permesso preesistente. Inoltre, la legge regionale Lazio n. 16/2022 ha introdotto aggiornamenti sulla regolamentazione delle distanze dai luoghi sensibili, con una particolare clausola di salvaguardia per le attività avviate precedentemente.
In conclusione, il TAR ha stabilito che il provvedimento della Questura ha mancato di considerare l'autorizzazione antecedente e l'irretroattività delle nuove norme. Di conseguenza, l'ordine di rimozione dell'ATM è stato annullato. Considerate le particolari circostanze di questo caso, le spese legali sono state compensate tra le parti coinvolte.