La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 843/2025, ha accolto il ricorso di un concessionario di slot, assistito dagli avvocati Giacobbe e Menichini, annullando l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano. La controversia riguardava l'imposta di registro calcolata in modo proporzionale su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, che obbligava un gestore a pagare 169.267 euro, più interessi e spese, al concessionario.
Il punto centrale era l'applicazione di un'imposta di registro del 3% sull'importo del decreto, calcolata in base a operazioni finanziarie tra gli operatori del gioco lecito. La società ricorrente ha contestato il calcolo, affermando che, secondo l'art. 1, comma 649, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità), l'imposta dovesse essere applicata in misura fissa e non proporzionale. Il Collegio ha dato ragione al concessionario, evidenziando che le somme nel decreto ingiuntivo derivavano da accordi contrattuali tra concessionario, gestore e esercente. Così, l'avviso di liquidazione è stato ritenuto in violazione del principio di alternatività sancito dall'art. 40 del DPR n. 131/1986.
Secondo la sentenza, l'applicazione dell'imposta in modo proporzionale non era corretta poiché le giocate erano disciplinate da contratti che prevedevano un'imposta fissa. Di conseguenza, è stato annullato l'avviso di liquidazione, confermando la posizione della società ricorrente.
Fonte: agimeg.it